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Accesso civico generalizzato
Il diritto di accesso civico generalizzato è disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, e norma il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Società, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita e non necessita di motivazione. Si presenta utilizzando il modulo di seguito riportato, che dovrà essere compilato ed inoltrato all'indirizzo di posta elettronica: accesso.civico.generalizzato@sogei.it.
Le comunicazioni inviate al citato indirizzo e_mail verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente se attinenti a una richiesta di accesso civico generalizzato e recanti nell'oggetto la dizione"accesso civico generalizzato".
La risposta della Società
La Società, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, se ritenuta accoglibile, provvede a comunicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali è concesso un termine di 10 giorni per proporre opposizione. In tale arco temporale i termini sono sospesi ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 33/13.
Laddove la Società non intendesse accogliere la richiesta, provvederà nei termini di legge a fornire adeguata motivazione.
Esclusioni e limiti
La Società può escludere o limitare l'accoglimento della richiesta dando opportuna motivazione, se la richiesta attiene ad informazioni/dati/documenti che possono creare un pregiudizio alla tutela degli interessi come di seguito elencati e previsti dall'art. 5-bis, commi 1,2,3, d.lgs. n. 33/2013:
1) Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici:
- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.
2) Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3) Segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge: ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
In caso di limitazioni parziali ai documenti/informazioni richiesti, la Società consentirà l'accesso alle altre parti e/o dati del documento.
Rigetto totale o parziale dell'istanza o mancata risposta
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT),utilizzando il modulo di seguito riportato, da compilare e inoltrare all'indirizzo: rpct@sogei.it.
Il RPCT, entro il termine di venti giorni, provvede ad esaminare la richiesta e a decidere in merito alla stessa.
Nel caso di diniego a tutela degli interessi privati di cui all'art. 5-bis, comma 2, lett. a) (tutela dei dati personali), il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.
Dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza viene sospeso fino al ricevimento del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.
Avverso la decisione della Società o avverso alla decisione di riesame del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell'art. 116 Codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.
Moduli per esercitare il diritto
Per le istanze di accesso civico generalizzato devono essere utilizzati i seguenti moduli:
Pagina aggiornata al 21 marzo 2025