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Ambito contrattuale


Oggetto Sociale di Sogei

Ai sensi dello Statuto Sociale la Sogei S.p.A. ha come oggetto sociale prevalente — per oltre l’80% del proprio fatturato — la prestazione di servizi ICT e digitali a supporto delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e alle Agenzie Fiscali, nonché le attività precedentemente assegnate alla società SOSE S.p.A oggetto di fusione per incorporazione della Sogei.

Ambito di intervento

In linea con le previsioni statutarie, Sogei, oltre ad operare per il MEF e per le Agenzie Fiscali, può svolgere attività ulteriori affidate tramite disposizioni legislative o regolamentari per conto di:

  • Pubbliche Amministrazioni centrali
  • Regioni ed Enti Locali
  • Società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta
  • Organismi e enti di interesse pubblico o rilevanti per il settore pubblico
  • Istituzioni internazionali e sovranazionali
  • Amministrazioni pubbliche estere
  • Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)

Tali attività includono servizi digitali, soluzioni IT e progetti di trasformazione digitale per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

Contratti e Convenzioni con la PA

Il rapporto contrattuale tra Sogei e la Pubblica Amministrazione è regolato da un sistema articolato di contratti e convenzioni che riconoscono a Sogei il ruolo di:

  • Partner tecnologico del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF);
  • Punto di riferimento strategico per la digitalizzazione del Sistema Italia.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Per garantire uniformità all’erogazione dei servizi e alle soluzioni idonee all’operatività del Sistema Informativo della fiscalità, i rapporti tra amministrazione finanziaria e Sogei sono regolati tramite lo strumento giuridico dell’Atto regolativo vigente dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2028.

Sulla base dell’articolo 1, comma 588, della legge n. 160/2019, in data 26 novembre 2020 con decorrenza 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2025, è stato sottoscritto il Disciplinare per la conduzione delle infrastrutture e l’erogazione dei servizi informatici.

I rapporti con la società sono regolati tramite lo strumento della vigente Convenzione IT.

L’articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che modifica l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  prevede, tra l’altro che “Ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione del Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti al sistema di finanza pubblica.” 

Altre Amministrazioni

Sempre in virtù di specifiche disposizioni normative, Sogei opera con altre amministrazioni committenti attraverso convenzioni/accordi; di seguito i riferimenti normativi per le principali Amministrazioni e relativi atti stipulati:

In virtù del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l’articolo 7, comma 4 che modifica l’articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, aggiungendo, dopo la lettera f-bis), la lettera f-ter) ai sensi della quale l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all’articolo 5 del decreto legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, può avvalersi dei servizi della Società con riguardo alla sicurezza, alla continuità e allo sviluppo del sistema informatico necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali, nonché il comma 5 del medesimo articolo 7 che ha, altresì, previsto che la Società eroghi servizi in qualità di infrastruttura cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché delle altre amministrazioni centrali.

L'art. 51, comma 2, lettera C, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 2, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale, in coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, l’Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico, anche per il necessario adeguamento ai processi telematici, può avvalersi della Sogei.

Considerata la natura e qualifica giuridica di CONSIP e di Sogei, risultano sussistere le condizioni di cui all’articolo 12, par. 2 della direttiva 2014/24/UE e all’articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023, legittimanti l’affidamento in house, dei servizi IAAS  (Infrastructure as a service) del sistema informativo della CONSIP a Sogei.

L'art.1, comma 11, lettera b), del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, come modificato dall’art.16-bis del D.L. 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 stabilisce che i servizi di natura informatica utili alla conduzione delle attività da parte di Equitalia Giustizia sono forniti dalla Sogei. 

(ex Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) l’ articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione e del merito, 29 dicembre 2023 n. 225, pubblicato in G.U. n. 12 del 16 gennaio 2024, con cui è stato definito il Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo delle Carte elettroniche di cui all'articolo 1, comma 357 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni, tenuto conto della analogia della misura rispetto alle edizioni già realizzate in favore dei soggetti che hanno compiuto diciotto anni di età nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, e nel 2022 nonché dell’opportunità di continuare ad utilizzare la piattaforma informatica “18 app” già sviluppata al fine di assicurare la migliore continuità delle iniziative e di non determinare costi aggiuntivi per il Ministero né nuovi oneri per gli operatori già accreditati, ha confermato che il Ministero continui ad avvalersi, tra gli altri, di Sogei per la gestione delle iniziative. 

L’articolo 3, comma 7 del D.L. 59/2016 (come modificato dall’articolo 16-bis del D.L. 119/2018, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 delle Legge 17 dicembre 2018 n. 136) prevede che “Il Ministero della giustizia, in attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può avvalersi, per i servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Sempre il Ministero della Giustizia, riguardo alla piattaforma Referendum, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 così come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2023, n.144 coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2023, n. 189 art.2 comma 2 prevede ora che sia il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari, realizzata ai sensi dell’articolo 1, comma 341 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad avvalersi della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in conseguenza del trasferimento della titolarità della piattaforma a decorrere dal 1°gennaio 2024 al Ministero della giustizia così come statuito dall’art. 342-bis della medesima legge così come modificata dal D.L. sopra citato all’art. 2 comma 1 lett. a) del medesimo decreto.

L’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), prescrive che il Ministero dell’interno si avvale di SOGEI per la progettazione, implementazione e gestione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Il Ministero dell’interno si avvale di SOGEI anche per quanto riguarda l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni, confluito nell’ANPR (si veda in tal proposito l’articolo 10, commi 1 e  2, del D.L. 78/2015).

L’art. 51, comma 2, lett. f-bis), decreto legge n. 124/2019, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge n. 157/2019 che prevede che  il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio Sistema Informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale può avvalersi della Società, nonché l’articolo l’art 39 sexies del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che sostituisce l'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, derubricato,  (Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica) “E’ previsto che al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale della Sogei sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale”.

Inoltre, l’articolo 4 del DPCM 28 novembre 2016 prevede che il Ministero   dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, si avvalga di Sogei per la realizzazione e conduzione del sistema della Carta elettronica del docente.

Ai sensi dell’articolo 31-ter, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, prevede la possibilità per il Ministero dell’Università e della Ricerca di avvalersi di Sogei, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale, per le finalità di cui al comma 6-ter dell’articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e in ragione del processo di riorganizzazione del predetto Ministero in funzione di quanto disposto dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 2020, n. 12, per la progettazione e la gestione dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore, istituita ai sensi dell’articolo 62-quinquies del CAD;

Il secondo periodo dell’articolo 31-ter, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede, altresì, la possibilità di avvalersi della Sogei, anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale.

In ragione di quanto previsto dal combinato disposto del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’ art. 43, comma 1 e del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 art. 10 3-terdecies convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, e dal decreto legislativo n. 229 del 29 dicembre 2011, relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ex Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) può avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.

L’art. 1, comma 97, L. 160/19 prevede che “Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

L’art. 51, comma 2, lett. a), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale, in coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.